Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 luglio 1967
Art. 5.
Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalita' di esecuzione delle opere.
La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovra', in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.
Entrata in vigore il 9 luglio 1967
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