Articolo 9 del Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 luglio 1933
Art. 9.

Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.

La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.

Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.
Entrata in vigore il 16 luglio 1933
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