Art. 9.
Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.
La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.
Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.
Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.
La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.
Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.