Articolo 24 - Secondo Protocollo addizionale
Articolo 23Articolo 25
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20 agosto 2019
Art. 24.
Misure provvisionali

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' con la sua legge nazionale, puo' ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.
2. La Parte richiesta puo' accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.
Entrata in vigore il 20 agosto 2019
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