Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849
Articolo 2
Versione
15 agosto 1968
Art. 1.
L' art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
La licenza obbligatoria di cui al precedente comma puo' ugualmente venire concessa:
1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese);
2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria e' concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto".
Entrata in vigore il 15 agosto 1968
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