Articolo 6 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8
Articolo 5
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25 febbraio 2010
Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2010
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