Articolo 36 del Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212
Articolo 35Articolo 37
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30 agosto 1993
Art. 36.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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