Articolo 36 del Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212
Articolo 35Articolo 37
Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212
Articolo 36 del Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212
Versione 30 agosto 1993
Art. 36. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/09/2005, n. 19008
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere - Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato e presso la stessa elett. dom. in Roma via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro CO RI, curatore del fallimento della SRL. S.D.S. res. a La Spezia, via Tolone 14; - intimato non costituito - avverso la sentenza n. 45 in data 13.5.1998 …
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forniture di pasti per gli indigenti per conto dei comuni·
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fondamento·
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tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
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