Art. 8. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi gia' banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e' concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ove non si raggiunga l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi gia' banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e' concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ove non si raggiunga l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .