Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150
Articolo 14Articolo 16
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10 giugno 1999
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8 agosto 2002
Art. 15. Scrutinio 1. Entro il termine di cui all'articolo 14, presso ogni amministrazione centrale, con decreto del direttore dell'ufficio del personale, e presso le prefetture di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari, con decreto del prefetto, viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra i dirigenti in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti tra i dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o qualifica corrispondente.
2. I seggi elettorali di cui al comma 1 si riuniscono il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.
3. A tal fine, il presidente dei seggi procede all'apertura delle buste pervenute, provvedendo ad inserire in un'unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.
4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione "ha votato" a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.
5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna, la spiega, ne da' lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore.
6. Il segretario e lo scrutatore annotano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.
8. Il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto da tutti i componenti del seggio, alla commissione elettorale centrale.
9. Una copia del verbale, unitamente a tutte le schede numerate e chiuse in busta sigillata, e' rimessa, da parte dei seggi costituiti presso le amministrazioni centrali, al direttore dell'ufficio del personale, o al suo delegato, ovvero al prefetto del luogo di scrutinio, dagli altri seggi. L'altra copia e' immediatamente inviata in plico sigillato alla commissione elettorale centrale, ove dovra' pervenire entro il quarantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .
Entrata in vigore il 8 agosto 2002
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