Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonche' le modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .
La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .