Art. 7. Tenuta della banca dati informatica 1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonche' con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significativita' e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .
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10 giugno 1999
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8 agosto 2002
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- giurisdizione esclusiva amministrativa·
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- principio di proporzionalità·
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