Art. 10. Commissione elettorale centrale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile del ruolo unico. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente piu' giovane di eta'.
2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .
2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .