Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254
Articolo 6Articolo 8
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14 agosto 1991
Art. 7. Unita' di rilevazione del censimento delle abitazioni 1. Le unita' di rilevazine del censimento delle abitazioni sono:
a) l'abitazione, occupata da uno o piu' famiglie residenti o non occupata; b) l'altro tipo di alloggio, se e' abitualmente occupato da una o piu' persone residenti. 2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.
Entrata in vigore il 14 agosto 1991
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