Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254
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Versione
14 agosto 1991
Art. 18. Definizioni delle basi territoriali 1. Il sindaco verifica che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dal capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , concernente il regolamento anagrafico. 2. Il sindaco accerta che, da parte degli uffici interessati, sia stata verificata la corrispondenza dei confini comunali e delle delimitazioni delle localita' abitate, riportati sui supporti cartografici forniti dall'ISTAT, con quelli risultanti dal piano topografico approvato dall'ISTAT stesso in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dall' art. 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 . 3. Qualora dalle operazioni di verifica di cui al precedente comma 2 risultino delle discordanze, le eventuali modifiche da apportare ai suppporti cartografici forniti dall'ISTAT sono concordate con l'ISTAT stesso. 4. Il sindaco dispone che gli uffici competenti provvedano alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. 5. Le operazioni di cui al presente articolo devono essere ultimate entro il 15 agosto 1991.
Note all'art. 18:
- Per il testo del D.P.R. n. 223/1989 v. note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 39 del D.P.R. n. 223/1989 e' il seguente:
"Art. 39 (Aggiornamento del piano topografico). - 1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinche' vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervento sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali".
Entrata in vigore il 14 agosto 1991
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