Articolo 4 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52
Articolo 3Articolo 5
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27 giugno 2019
Art. 4. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo valgono le medesime definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE .
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 27 giugno 2019
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