Articolo 11 - Accordo della Legge 7 aprile 2011, n. 60
Articolo 10Articolo 12
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3 maggio 2011

Art. 11.

Gruppi di lavoro e di indagini congiunti

Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attivita' di indagine congiunte.
Entrata in vigore il 3 maggio 2011