Art. 11.
Gruppi di lavoro e di indagini congiunti
Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attivita' di indagine congiunte.