Art. 3-bis. (( (Pubblicita'). )) (( 1. La pubblicita' diffusa dalle emittenti televisive private non puo' superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non puo' eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.
2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all' articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione ))
2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all' articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione ))