Articolo 9 bis del Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Articolo 9
Versione
6 febbraio 1985
Art. 9-bis. (( (Divieto di propaganda elettorale).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente