Art. 9-bis. (( (Divieto di propaganda elettorale).
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale))
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale))