Art. 4. Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e', sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale ;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell' articolo 1201 del codice civile .
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».
Note all'art. 4:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il teso dell' art. 444 del codice di procedura penale :
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale , nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell' art. 99, quarto comma, del codice penale , qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarie l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 1201 del codice civile :
«Art. 1201. (Surrogazione per volonta' del creditore).
- Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo', surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.».
- Per l'art. 21 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 vedi art. 3 del decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale ;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell' articolo 1201 del codice civile .
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».
Note all'art. 4:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il teso dell' art. 444 del codice di procedura penale :
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale , nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell' art. 99, quarto comma, del codice penale , qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarie l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 1201 del codice civile :
«Art. 1201. (Surrogazione per volonta' del creditore).
- Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo', surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.».
- Per l'art. 21 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 vedi art. 3 del decreto legislativo qui pubblicato.