Art. 15. 1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.
2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".
2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".