Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 maggio 1993
Art. 14. 1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.
Entrata in vigore il 21 maggio 1993
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