Articolo 46 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 44Articolo 47
Versione
14 maggio 2006
>
Versione
31 luglio 2007
Art. 46. (( (Temporaneita' delle funzioni semidirettive) )) (( 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato puo' essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio. ))
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente