(( 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all' interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso. ))
14 maggio 2006
31 luglio 2007
(( 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all' interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso. ))
Commentari • 14
- 1. TAR Lazio, sezione I, sentenza 7 novembre 2024, n. 19653https://www.eius.it/articoli/
[…] Perfettamente in linea con il dettato costituzionale risulta essere, quindi, l'art. 19 del d.lgs. n. 160/2006, che regola, per i magistrati ordinari, la medesima fattispecie attualmente all'esame del Collegio. […]
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
[…] La disposizione prevede che - «[f]ino al 31 dicembre 2014» - per tali sedi, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura possa provvedere alla copertura con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità o che, se pure abbiano conseguito una valutazione di professionalità superiore, abbiano oltrepassato il limite decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e nell'esercizio delle medesime funzioni, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 160 del 2006. […]
Leggi di più… - 3. Decreto legge 143 del 2008Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 settembre 2008
[…] A queste sedi potranno essere destinati i magistrati che da oltre dieci anni svolgono le medesime funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o di trasferimento ad altro ufficio (si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono esercitare le medesime funzioni all'interno dello stesso ufficio per un periodo non superiore a dieci anni). […]
Leggi di più… - 4. Legge 30 luglio 2007 n. 111Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 febbraio 2008
[…] Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario". 5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni"; […]
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 24/07/2019, n. 9942Provvedimento: […] L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, come modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 2007 n. 111, al comma 1, stabilisce che, […] E infatti, anche in assenza di domanda, e ai sensi del comma 2 bis del citato art. 19 del d.lgs. 160/2006, il magistrato che superi il periodo massimo di permanenza deve essere assegnato ad altra posizione tabellare, ciò che priva la domanda presentata in limine del preteso effetto escludente.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2024, n. 1248Provvedimento: […] La medesima Legge n. 111 del 2007 ha modificato, inoltre, l'art. 19 del D.Lgs. n. 160 del 2006, che disciplina il diverso profilo del periodo di permanenza massima del magistrato in uno stesso incarico presso il medesimo ufficio. […] La novella del 2007, quindi, ha modificato contemporaneamente l'art. 19 e l'art. 46 del D.Lgs. n. 160 del 2006, prevedendo tuttavia solamente nel primo, e non anche nel secondo, un riferimento esplicito alla verifica della posizione tabellare e del gruppo di lavoro, […] ammettere questa seconda possibilità, avrebbe introdotto il riferimento alla “posizione tabellare” in entrambi gli articoli citati e non, invece, solo nell'art. 19 D.Lgs. n. 160 del 2006.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 27/12/2017, n. 12682Provvedimento: […] Né a giustificare l'interpretazione restrittiva prescelta dal CSM varrebbe il richiamo che la delibera opera al contenuto dell'art. 19 del d.lgs. 160/2006. […]Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 22/03/2019, n. 3886Provvedimento: […] Parimenti infondata è la censura di cui al secondo motivo, in cui si sostiene che il dott. -OMISSIS- non avrebbe potuto partecipare alla procedura in ragione delle previsioni di cui agli artt. 19 del D.lgs. n. 160/2006 e 162 della Circolare consiliare sulla formazione delle tabelle degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019. […]Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 19653Provvedimento: […] Perfettamente in linea con il dettato costituzionale risulta essere, quindi, l'art. 19 del d.lgs. n. 160/2006, che regola, per i magistrati ordinari, la medesima fattispecie attualmente all'esame del Collegio.Leggi di più...
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