Articolo 51 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 46 terdeciesArticolo 52
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Art. 51. (Trattamento economico) 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006.
Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , l'adeguamento economico triennale di cui all' articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , della legge 2 aprile 1979, n. 97 , e della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianita' prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina e' corrisposto solo se la terza valutazione di professionalita' e' stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e ((dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7)) .
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
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