Articolo 4 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 3Articolo 5
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31 luglio 2007
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24 ottobre 2021
Art. 4. (( (Presentazione della domanda). )) (( 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ))
Entrata in vigore il 24 ottobre 2021
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