Articolo 12 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 10 bisArticolo 11 bis
Versione
14 maggio 2006
>
Versione
31 luglio 2007
>
Versione
21 aprile 2015
>
Versione
21 aprile 2024
Art. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneita' dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. ((Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, e' inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)) .
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, e' richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalita'.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimita' per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita' di organizzare, di programmare e di gestire l'attivita' e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e' riferita altresi' alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita' di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualita' e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestivita', gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)) .
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimita', limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, e' prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalita' in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimita', per effetto del presente comma, e' possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di "ottimo".)) Il conferimento delle funzioni di legittimita' per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di merito.
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)) .
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)) .
17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)) .
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente