Articolo 35 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 39Articolo 42
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Art. 35. (Limiti di eta' per il conferimento di funzioni
Direttive) 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, ((commi da 10 a 13)) , possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, ((commi da 14 a 16)) , possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui all'articolo 45.
(8)

------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.
Entrata in vigore il 30 novembre 2024
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