Articolo 9 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 febbraio 1992
Art. 9. 1. Dopo l' art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Collaborazione con le autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all' art. 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni ed integrazioni ed all' art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Banca d'Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea.
2. Qualsiasi decisione concernente la societa' di gestione adottata dalle competenti autorita' ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 3 e dell' art. 8, ovvero del quarto comma dell' art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra grave misura adottata nei confronti della societa' di gestione, viene comunicata dalle autorita' di vigilanza alle autorita' analogamente competenti degli altri Stati della Comunita' economica europea in cui la societa' di gestione commercializza le quote dei propri fondi".
Entrata in vigore il 29 febbraio 1992
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