Articolo 18 - Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 gennaio 1964
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Versione
1 settembre 1967
Art. 18.





((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658))
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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