Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219
Articolo 2
Versione
27 maggio 1983
Art. 1.

L'ultimo comma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' modificato come segue:
"La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".
Entrata in vigore il 27 maggio 1983
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