Art. 1.
L'ultimo comma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' modificato come segue:
"La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".
L'ultimo comma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' modificato come segue:
"La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".