Art. 14.
L' art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' sostituito dal seguente:
"Art: 142 - (Limitazione di cattura). - Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".
L' art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' sostituito dal seguente:
"Art: 142 - (Limitazione di cattura). - Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".