Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 maggio 1983
Art. 14.
L' art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' sostituito dal seguente:
"Art: 142 - (Limitazione di cattura). - Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".
Entrata in vigore il 27 maggio 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente