Articolo 8 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Articolo 6Articolo 7 bis
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14 ottobre 2020
Art. 8. (Domanda di autorizzazione) 1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 , e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
a) l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti; g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo ((redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2)) , nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno ((, alle misure adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di biogas)) e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2 ((nonche' le misure da adottare per la gestione delle non conformita')) ; ((19)) l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14.

--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
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