Articolo 16 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Articolo 13Articolo 16 bis
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27 marzo 2003
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29 settembre 2020
Art. 16. (Sanzioni) 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1 ((all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1)) ,, e' punito con la sanzione prevista dall' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 . La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui ((all'articolo 7-septies)) , diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' ((...)) , e' punito con la sanzione di cui all' articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 .
Entrata in vigore il 29 settembre 2020
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