Art. 16. (Sanzioni) 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1 ((all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1)) ,, e' punito con la sanzione prevista dall' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 . La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui ((all'articolo 7-septies)) , diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' ((...)) , e' punito con la sanzione di cui all' articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 .
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui ((all'articolo 7-septies)) , diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' ((...)) , e' punito con la sanzione di cui all' articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 .