Articolo 21 - Accordo della Legge 25 luglio 2000, n. 232
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25 agosto 2000
ARTICOLO 21
Cooperazione nei settori agricolo e rurale

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.
2. A tal fine esse esaminano, tra l'altro:

a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5; b» la possibilita' di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.
Entrata in vigore il 25 agosto 2000
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