Articolo 57 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 56Articolo 58
Versione
31 maggio 1950
Art. 57.


Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito e' quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950