Articolo 79 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 78Articolo 80
Versione
31 maggio 1950
Art. 79.


Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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