Art. 23.
L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell' art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell' art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .