Articolo 23 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 22Articolo 24
Versione
31 maggio 1950
Art. 23.


L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell' art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
Entrata in vigore il 31 maggio 1950