Articolo 16 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 maggio 1950
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Versione
7 aprile 1960
Art. 16.





((Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233))
Entrata in vigore il 7 aprile 1960
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