Articolo 14 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 maggio 1950
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Versione
7 aprile 1960
Art. 14.





((Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio e' convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonche' per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni))
Entrata in vigore il 7 aprile 1960
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