Articolo 38 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 37Articolo 39
Versione
31 maggio 1950
Art. 38.


I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare e' promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente