Articolo 48 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 47Articolo 49
Versione
31 maggio 1950
Art. 48.


Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti gia' iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell' art. 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli articoli 42 e 43.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente