Art. 62.
La Commissione e' convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
La Commissione e' convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.