Articolo 62 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 61Articolo 63
Versione
31 maggio 1950
Art. 62.


La Commissione e' convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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