Articolo 4 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 maggio 1950
Art. 4.


La domanda di iscrizione e' diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
g) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico, provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione puo' essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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