Articolo 39 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 38Articolo 40
Versione
31 maggio 1950
Art. 39.


Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, il relatore e provvede a notificare all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli puo' prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procedera' al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato puo' chiedere di essere sentito.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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