Articolo 60 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 59Articolo 61
Versione
31 maggio 1950
Art. 60.


I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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