Articolo 44 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 43Articolo 45
Versione
31 maggio 1950
Art. 44.


Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale e' sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purche' egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
E' altresi' sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confine di polizia o l'ammonizione.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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