Articolo 30 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 29Articolo 31
Versione
31 maggio 1950
Art. 30.


Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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