Art. 30.
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.