Articolo 35 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 34Articolo 36
Versione
31 maggio 1950
Art. 35.


I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, puo', con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimita'.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente