Articolo 18 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 maggio 1950
Art. 18.


Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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