Articolo 19 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 maggio 1950
>
Versione
7 aprile 1960
Art. 19.





((Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato e' immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.
A parita' di voti e' proclamato il piu' anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma))
Entrata in vigore il 7 aprile 1960