Articolo 53 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 52Articolo 54
Versione
31 maggio 1950
Art. 53.


I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato a dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha, effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o piu' titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la Commissione, in via eccezionale, puo' disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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